Highlights del Webinar su aspetti fiscali tra L’Italia e gli UAE – 5 Ottobre 2020

IBCD-FIDINAM: ASPETTI PRATICI DI NATURA FISCALE NEI RAPPORTI TRA ITALIA ED EMIRATI ARABI UNITI
A cura di Nicoletta Mele

Il confronto tra gli aspetti fiscali e giuridici della legislazione italiana e quella emiratina, con attenzione ai limiti e agli errori più ricorrenti, è stato il focus del webinar “Aspetti pratici di natura fiscale nei rapporti tra l’Italia ed Emirati Arabi Uniti” organizzato lunedì 5 ottobre 2020, dall’Italian Business Council Dubai & Northern Emirates in collaborazione con Fidinam.

Fidinam è un Gruppo che offre servizi di consulenza multidisciplinare in ambito fiscale al livello internazionale, ed è uno dei membri dell’Italian Business Council Dubai & Northern Emirates. 

Ad introdurre l’incontro in modalità virtuale, il presidente IBCD Thomas Paoletti il quale ha sottolineato l’importanza dei seminari come opportunità per trattare temi utili ed interessanti. A moderare il dibattito Matteo Pozzetti, dottore commercialista e partner Fidinam DMCC che ha anche illustrato i principali aspetti fiscali per le persone fisiche.

A spiegare i limiti che la legislazione italiana pone agli investimenti esteri nei Paesi considerati Black list come gli Emirati Arabi Uniti, è stato Filippo Tornambe, avvocato e Managing Director Fidinam Italia. “Gli Emirati Arabi è un paese a fiscalità privilegiata. I rapporti tra l’Italia e gli UAE sono bilaterali e in materia di imposte sul reddito sono regolamentati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata nel 1995 ed in vigore dal 1998 ”. Tanti i temi affrontati dal punto di vista giuridico, tra gli altri: la residenza delle persone giuridiche e la l’estrerovestizione (contestazioni fiscali e penali), i regimi a fiscalità privilegiata, i dividenti percepiti da società di capitali ed enti commerciali fisicamente residenti in Italia e provenienti da società presenti sul territorio emiratino. E ancora, l’abolizione della normativa sulla indeducibilità dei costi black list introdotti con la Legge di stabilità del 2016. 

Il contesto giuridico-amministrativo in ambito fiscale degli Emirati Arabi Uniti se confrontato con quello italiano è più semplice, ciò non toglie che bisogna fare molta attenzione. 

La normativa Economic Substance Requirements (ESR) ha introdotto importanti novità sul fronte fiscale per le società registrate e basate negli UAE con obblighi di sostanza. Di cosa si tratta? “L”ESR, in vigore dal 1 gennaio 2019 con effetto retroattivo, è la normativa con il fine di poter dimostrare che un soggetto giuridico è basato negli Emirati e richiede specifici requisiti- ha spiegato Stefano Menotti, dottore commercialista, Managing Director Fidinam DMCC- Da qualche mese è stata sostituita da nuovi atti legislativi”. La normativa si focalizza su 9 tipi di attività definite rilevanti (richiesta della sussistenza dei requisiti di sostanza). Tra le attività, Menotti ha analizzato la Distribution and service center, in quanto risulta essere “molto ricorrente e diffusa”. “Si tratta della costituzione da parte di società italiane di subsidiares negli Emirati per la distribuzione sul territorio dei prodotti della casa madre e della fornitura di servizi di marketing e assistenza post vendita”. La normativa è stata introdotta su iniziativa della Comunità internazionale per “evitare pratiche dannose”, ha aggiunto. 

A cosa devono prestare attenzione le società registrate negli UAE? “All’obbligo della notifica annuale che deve avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario – ha spiegato – e del reporting previsto invece entro i 12 mesi. Tra le informazioni rilevanti del reporting, la novità riguarda la deposizione del bilancio”. Sul tema della normativa VAT, Stefano Menotti ha sottolineato che“la registrazione ai fini VAT è una procedura obbligatoria qualora, nell’arco di 12 mesi, venga raggiunta la soglia di AED 375.000 di taxable supply (operazioni soggette a IVA ordinaria del 5% – introdotta dal 1 gennaio 2018 -, le forniture ad aliquota 0 e le forniture soggette al reverse charge). La soglia della registrazione volontaria invece è la metà di quella obbligatoria”. Il vantaggio della registrazione volontaria è poter detrarre l’IVA sugli acquisti. “Attenzione a non commettere errori – avverte il Managing Director Fidinam DMCC – come il ritardo della registrazione o l’errata registrazione di operazioni soggette al reverse charge, oppure la cancellazione ai fini VAT o ancora, il mancato aggiornamento dei documenti sul portale dedicato”. L’ente governativo responsabile dell’amministrazione, dell’applicazione e della riscossione delle imposte federali è la Federal Tax Authority (FTA). Quest’anno il Ministero delle Finanze UAE ha emanato una nota secondo la quale, per la valutazione della sussistenza della sostanza, si terrà conto delle restrizioni della Pandemia da Covid-19. Menotti ha inoltre parlato dei requisiti per richiedere il Tax Domicile Certificate for Companies, il documento rilasciato dal Ministero delle Finanze UAE ai fini dell’applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione fiscale. “ Il più importante – ha concluso – è che o l’amministratore o il socio devono avere un residence visa negli Emirati. Il costo annuale è di AED 10.000”.

Come noto, negli Emirati non vi sono imposte sul reddito delle persone fisiche e conseguentemente nessun obbligo dichiarativo. Nonostante ciò, anche per persone fisiche è possibile richiedere, con l’applicazione direttamente sul sito del Ministero delle Finanze UAE, il Tax Certificate Indivuduals. Tra i requisiti per poterne fare tale richiesta, oltre a depositare la registrazione del contratto di affitto (Ejari), l’invio dell’immigration report e di 6 mesi di estratti conti bancari, anche la residenza nel territorio emiratino. “Il contribuente può richiedere il certificato – ha specificato Matteo Pozzetti – solo dopo 180 giorni dal rilascio del visa UAE. Il costo annuale è di AED 2.000”.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi sulla residenza fiscale e il domicilio, quest’ultimo ripresodall’avvocato Filippo Tornambe dal punto di vista giuridico. La giurisprudenza italiana definisce il domicilio “il pendolo della Tassazione – ha detto l’avv. Filippo Tornambe – ovvero il contemperamento degli interessi patrimoniali e personali alla luce degli orientamenti di prassi e giurisprudenza italiane”.  

Matteo Pozzettiha introdotto l’argomento della residenza fiscale citando l’Art.2 del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR). Secondo tale articolo “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta -183 giorni- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio e la residenza”. Ai fini delle imposte sui redditi sono quindi tre le condizioni e “ne basta solo una per ritenere il contribuente residente in Italia”, ha sottolineato. La sola registrazione all’AIRE, obbligatoria per tutti i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori ai 12 mesi, “non è di per se determinante per escludere la residenza fiscale del contribuente – ha precisato Pozzetti – infatti il soggetto che ha stabilito la propria dimora abituale all’estero, senza aver provveduto alla cancellazione all’anagrafe dei residenti, è considerato residente fiscale in Italia”. 

Essendo gli Emirati Arabi un paese a fiscalità privilegiata e in black list, in caso di accertamenti “l’onere della prova è in capo del contribuente. Sarà quindi il contribuente che, in chiave di difesa di fronte alle Agenzie delle Entrate, dovrà provare i requisiti fondamentali, come: l’iscrizione AIRE(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, n.d.r.) la residenza, ovvero il luogo dove ha la dimora abituale e il domicilio il luogo dove hanno sede i principali affari e interessi”. 

La tassazione di una persona residente in Italia che vive e lavora all’estero è molto diversa da quella del soggetto non residente. “Nel primo caso – ha specificato Matteo Pozzetti – il contribuente è soggetto alla Worldwide Taxation, nel secondo invece è tenuto a tassare in Italia solo i redditi prodotti nello Stato”. Per lo scambio di informazioni sulle attività finanziarie, anche l’Italia e gli Emirati Arabi come altri 109 Stati, hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS), “pertanto è fondamentale verificare la corretta compilazione del modulo trasmesso agli istituti finanziari e provvedere al tempestivo aggiornamento in caso di cambio di residenza fiscale”.   

Anche le persone fisiche necessitano di una licenza e qualora ne ricorrono i requisiti, sono soggette ad adempimenti VAT. “Per svolgere una qualsiasi attività economica negli UAE – ha concluso Pozzetti – è necessario ottenere (e pagare) una licenza all’autorità competente dell’Emirato. Per Dubai è il Department of Economic Development o le varie Free Zones”.

Il webinar sugli aspetti pratici di natura fiscale tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti rientra tra le iniziative dell’IBCD rivolte ai membri dell’Associazione. 

L’IBCD è un’organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2003 e fa parte dei 42 Business Councils istituiti dalla Camera di Commercio e Industria di Dubai con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche e culturali tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, nonché lo scambio di informazioni tra il territorio emiratino e le aziende italiane. 

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